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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8

NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976

Art. 7
L'autorizzazione di coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di un piano di coltivazione e del progetto esecutivo per la sistemazione, l'inerbimento o il rimboschimento delle aree comunque interessate all'attività estrattiva, da elaborarsi entrambi secondo le indicazioni formulate dalla commissione regionale di cui all'art. 2 e comunicate ai comuni della regione.
La determinazione del comune dev' essere notificata all'interessato non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione.
Con convenzione, da stipulare tra il comune e l'esercente della cava, si deve prevedere l'obbligo di esecuzione, da parte dell'imprenditore, delle opere necessarie per allacciare la cava con le strade pubbliche e di quelle che si rendono necessarie per evitare danni a altri beni ed attività e per la sistemazione agro - geo - pedologica della cava, nonchè la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Il proprietario del suolo è corresponsabile per l'adempimento degli oneri di sistemazione agro - geo - pedologica dell'area interessata nel limite pecuniario dei canoni di affitto da esso percepiti per lo sfruttamento del terreno sul quale insiste la cava.
Il comune vigilerà sull'attività estrattiva e provvederà, previo il parere della commissione comprensoriale, alla revoca dell'autorizzazione, ove venga accertato, dopo apposita contestazione all'interessato, che non vengono rispettate le condizioni prescritte, oppure che l'attività estrattiva viene scarsamente sviluppata o abbandonata.
L'autorizzazione potrà essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico, su conforme motivato parere della commissione comprensoriale.

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