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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8

NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976

Art. 9
La prosecuzione della coltivazione delle cave in attività dalla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 7, previo parere della commissione comprensoriale.
Nell'ipotesi predetta, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Su istanza dell'interessato il comune potrà prorogare il termine predetto fino ad un massimo di ulteriori tre mesi.
Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, l'attività estrattiva dovrà cessare alla scadenza del termine di cui sopra.
In caso di inerzia da parte del comune constatata dalla regione, previa diffida a provvedere comunicata al comune stesso, i provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 2.

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