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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8

NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976

Art. 8
Nell'ipotesi di revoca dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo 7, le cave e le torbiere sono trasferite al patrimonio indisponibile delle regioni, in applicazione del V comma dell'articolo 11 della legge statale 16 maggio 1970 n. 281.
Il provvedimento di preavviso, indicato nell'articolo 45 del rd 29 luglio 1927, n. 1443, verrà adottato dalla giunta regionale.
Ugualmente, il provvedimento di concessione, di cui al citato articolo 45, verrà adottato dalla giunta regionale, sulla base di apposito disciplinare contenente le norme cui è soggetta la concessione e previo parere della commissione comprensoriale. Contro il provvedimento di concessione della cava è ammesso ricorso al consiglio regionale che adotterà le sue decisioni sentita la commissione regionale di cui all' articolo 2.
Le funzioni amministrative della giunta regionale potranno essere delegate al presidente od ai singoli componenti della giunta stessa, sulla base delle direttive da quest' ultima deliberate.
Sono applicabili altresì alle cave e torbiere le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, 48 e le altre norme del rd 29 luglio 1927, n. 1443, riguardanti la stessa materia, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello stato i competenti organi regionali.

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