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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8

NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In attesa di una legislazione statale cornice che disciplini la materia delle cave e torbiere appartenente alla competenza primaria delle regioni a norma degli articoli 117 e 118 della costituzione della repubblica, la regione Emilia - Romagna, quale ente responsabile, a norma di statuto, della tutela del suo territorio e del relativo ambiente, provvede, con la presente legge, ad una prima regolamentazione della materia che risponda coerentemente, oltre che alla salvaguardia territoriale ed ambientale, anche alla necessità di garantire sia l'ordinato ed armonico svilupppo socio - economico della regione, sia la tutela del lavoro e delle imprese.
Tale normativa è attuata a mezzo della partecipazione democratica dei comuni e dei comprensori, quali organismi primari di gestione delle zone di appartenenza.
Art. 2
E' istituita una commissione consultiva degli organi della regione per le cave e le torbiere con i seguenti compiti, oltre quelli specificatamente indicati in articoli della presente legge:
a) elaborare indicazioni tecniche che servano di guida agli enti a tutela del pubblico interesse sotto il molteplice aspetto sociale, economico, sanitario ed ecologico, per l'individuazione da parte dei comuni delle aree per le attività estrattive, da inserirsi negli strumenti urbanistici con apposita zonizzazione cartografica, e relative norme, afferenti al titolo " Insediamenti produttivi " ed all'articolo " Industrie estrattive ";
b) formulare per l'apertura di nuove cave e la coltivazione di quelle attive, indicazioni nell'interesse anche dei medesimi operatori, onde l'attività estrattiva sia in armonia con le leggi, i regolamenti vigenti nonchè con le indicazioni dettate dalla commissione, in adempimento delle attribuzioni di cui alla precedente lettera a);
c) studiare e proporre agli organi regionali competenti le modalità da seguire per rendere effettivamente operante ed efficace il compito di sorveglianza affidato alle regioni dall'art. 1 del DPR 14 gennaio 1972, n. 2 Sito esterno;
d) esprimere parere per l'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'art. 45 del rd 25 luglio 1927, n. 1443.
Art. 3
La commissione di cui sopra è costituita con decreto del presidente della giunta regionale pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della regione.
Essa è così composta:
a) da un componente della giunta regionale designato dalla stessa, con funzioni di presidente. La giunta può designare un altro suo componente che sostituisca il presidente in caso di assenza o di impedimento;
b) da nove esperti nella materia, designati dal consiglio regionale con votazione limitata a cinque nominativi;
c) da sette collaboratori regionali designati dalla giunta regionale, da scegliersi tra quelli in servizio presso gli uffici regionali, tenendo conto delle specifiche attribuzioni degli uffici stessi in riferimento alla materia delle cave e delle torbiere;
d) da tre esperti designati dalla giunta regionale;
e) da un rappresentante designato dai distretti minerari competenti;
f) da tre esperti designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni d' Italia;
g) da un esperto designato dall'associazione nazionale " Italia Nostra ";
h) da due esperti designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali della regione;
i) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli della regione.
Allorquando la commissione dovrà trattare gli argomenti indicati agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11, la sua composizione dovrà essere allargata per comprendere:
a) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento che lo riguarda;
b) un rappresentante del comprensorio competente per territorio;
c) un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;
d) un rappresentante per ciascuno dei seguenti uffici regionali competenti per territorio:
1) ufficio del genio civile;
2) ispettorato ripartimentale delle foreste;
3) ispettorato provinciale o circondariale dell'agricoltura.
Anche tali componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.
Il presidente della commissione potrà far intervenire di volta in volta alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti nei problemi trattati dalla commissione stessa.
La commissione potrà essere riunita per gruppi di lavoro sulla base di provvedimento disposto dal presidente della giunta regionale, anche per l'espressione del parere eventualmente occorrente per i compiti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un collaboratore regionale all'uopo nominato dal presidente della giunta regionale con il decreto di costituzione.
Art. 4
I piani regolatori generali od i programmi di fabbricazione disciplineranno la materia mediante un " Piano delle attività estrattive " adottato dai comuni sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione a norma dell'art. 2, lettera a).
Per i comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, sia la delimitazione delle aree, sia le relative norme, dovranno risultare da apposito " Piano delle attività estrattive " da adottarsi dal consiglio comunale.
La suindicata disciplina estrattiva, avendo essa natura di variante dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione in vigore presso i comuni, dovrà essere pubblicata ed approvata dai competenti organi seguendo le procedure previste dalle vigenti leggi per i predetti strumenti urbanistici. Anche per le varianti afferenti tali piani si dovranno adottare le medesime procedure.
Per il " Piano delle attività estrattive " indicato nel secondo comma, dovranno essere seguite le procedure prescritte per i piani regolatori generali.
Per quanto concerne l'organo consultivo, dovrà essere sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 2, anzichè dell'organo indicato dalle vigenti norme relative agli strumenti urbanistici.
Art. 5
Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, i comuni, sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione regionale, provvederanno all'adozione dei " Piani delle attività estrattive " previsti dall'art. 4.
In assenza di tali piani i comuni non potranno rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere, mentre potranno autorizzare a norma del successivo art. 9 la prosecuzione delle attività in atto solamente per un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Per un periodo transitorio dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'entrata in vigore di eventuali norme regionali che disciplinino diversamente la materia in relazione a specifiche norme contenute in legge - cornice statale, le estrazioni da cave e torbiere sono assoggettate ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, sentito il parere di una commissione comprensoriale per le cave e le torbiere, costituita presso ciascun comprensorio è così composta:
a) dal presidente del comitato comprensoriale o da suo suo delegato;
b) da un architetto, ingegnere o geologo dell'ufficio di piano comprensoriale, designato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale;
c) da sette esperti nella materia, designati dal comitato comprensoriale con voto limitato a quattro;
d) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;
e) da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale o circondariale;
f) da un rappresentante dell'ufficio regionale del genio civile;
g) da un rappresentante del comune interessato;
h) da un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;
i) da due esperti designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali del comprensorio;
l) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli del comprensorio.
La determinazione del comune deve essere notificata all'interessato non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione.
La predetta commissione è costituita con decreto del presidente del comitato comprensoriale, comunicato alla regione e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
Con l'effettivo inizio delle funzioni dei comitati comprensoriali, istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, la commissione di cui sopra esprimerà parere non vincolante anche sui " Piani delle attività estrattive " o loro varianti adottati dai comuni ai sensi del precednte art. 4.
In mancanza della commissione comprensoriale, i pareri previsti in articoli della presente legge verranno espressi dalla commissione regionale di cui all'art. 2.
Art. 7
L'autorizzazione di coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di un piano di coltivazione e del progetto esecutivo per la sistemazione, l'inerbimento o il rimboschimento delle aree comunque interessate all'attività estrattiva, da elaborarsi entrambi secondo le indicazioni formulate dalla commissione regionale di cui all'art. 2 e comunicate ai comuni della regione.
La determinazione del comune dev' essere notificata all'interessato non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione.
Con convenzione, da stipulare tra il comune e l'esercente della cava, si deve prevedere l'obbligo di esecuzione, da parte dell'imprenditore, delle opere necessarie per allacciare la cava con le strade pubbliche e di quelle che si rendono necessarie per evitare danni a altri beni ed attività e per la sistemazione agro - geo - pedologica della cava, nonchè la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Il proprietario del suolo è corresponsabile per l'adempimento degli oneri di sistemazione agro - geo - pedologica dell'area interessata nel limite pecuniario dei canoni di affitto da esso percepiti per lo sfruttamento del terreno sul quale insiste la cava.
Il comune vigilerà sull'attività estrattiva e provvederà, previo il parere della commissione comprensoriale, alla revoca dell'autorizzazione, ove venga accertato, dopo apposita contestazione all'interessato, che non vengono rispettate le condizioni prescritte, oppure che l'attività estrattiva viene scarsamente sviluppata o abbandonata.
L'autorizzazione potrà essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico, su conforme motivato parere della commissione comprensoriale.
Art. 8
Nell'ipotesi di revoca dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo 7, le cave e le torbiere sono trasferite al patrimonio indisponibile delle regioni, in applicazione del V comma dell'articolo 11 della legge statale 16 maggio 1970 n. 281.
Il provvedimento di preavviso, indicato nell'articolo 45 del rd 29 luglio 1927, n. 1443, verrà adottato dalla giunta regionale.
Ugualmente, il provvedimento di concessione, di cui al citato articolo 45, verrà adottato dalla giunta regionale, sulla base di apposito disciplinare contenente le norme cui è soggetta la concessione e previo parere della commissione comprensoriale. Contro il provvedimento di concessione della cava è ammesso ricorso al consiglio regionale che adotterà le sue decisioni sentita la commissione regionale di cui all' articolo 2.
Le funzioni amministrative della giunta regionale potranno essere delegate al presidente od ai singoli componenti della giunta stessa, sulla base delle direttive da quest' ultima deliberate.
Sono applicabili altresì alle cave e torbiere le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, 48 e le altre norme del rd 29 luglio 1927, n. 1443, riguardanti la stessa materia, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello stato i competenti organi regionali.
Art. 9
La prosecuzione della coltivazione delle cave in attività dalla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 7, previo parere della commissione comprensoriale.
Nell'ipotesi predetta, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Su istanza dell'interessato il comune potrà prorogare il termine predetto fino ad un massimo di ulteriori tre mesi.
Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, l'attività estrattiva dovrà cessare alla scadenza del termine di cui sopra.
In caso di inerzia da parte del comune constatata dalla regione, previa diffida a provvedere comunicata al comune stesso, i provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 2.
Art. 10
Chiunque intraprendra l'attività di coltivazione di cave o torbiere, oppure prosegua quella in atto all' entrata in vigore della presente legge, senza avere ottenuta la prescritta autorizzazione, od allorquando l'autorizzazione sia stata revocata, è soggetto a sanzione pecuniaria non inferiore al milione e non superiore a cinquanta milioni, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale. Tale sanzione pecuniaria verrà irrogata dal comune, sentita la commissione comprensoriale o su proposta della medesima.
L'inadempiente dovrà, inoltre, provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi escavati. Ove a ciò non ottemperi, provvederà l'amministrazione comunale, addossando le spese al trasgressore.
Art. 11
Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d' acqua, o comunque da terreni demaniali, sono subordinate a nulla - osta rilasciato dal comune, previo parere della commissione comprensoriale di cui all'art. 6.
In caso di inadempienza si applicano anche a tali escavazioni ed estrazioni le sanzioni prescritte nel primo comma dell'articolo 10.
Art. 12
La giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 2 della presente legge, provvederà ad esprimere, a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 del DPR 15 gennaio 1972 n. 8 Sito esterno, il parere sui programmi annuali predisposti dagli organi competenti dello Stato relativamente alle escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d' acqua o comunque da terreni demaniali.
Art. 13
I pareri della commissione regionale e di quelli comprensoriali, indicati nella presente legge, sostituiscono i pareri ed ogni altra attribuzione di uffici od organi singoli o collegiali, anche facenti parte di enti di qualsiasi natura, previsti dalle vigenti leggi, salvo le specifiche competenze in materia di polizia per le cave e le miniere prescritte dal DPR 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno.
Art. 14
Ai componenti della commissione regionale non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale o di enti locali è corrisposto un gettone di presenza di L.10.000 per seduta, oltre alle spese di missione.
Art. 15
Alle spese per il funzionamento della commissione regionale di cui all'art. 2, l'amministrazione regionale provvede per l'esercizio 1975 e successivi con i fondi stanziati sul capitolo 25900 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla regione - di consigli, commissioni e comitati ".
Art. 16
La presente legge è dichiarata urgente a termini del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 gennaio 1976

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