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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 1
La perdita di efficacia della legge regionale 22 ottobre 1972, n. 9, di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle materie oggetto della legge stessa, non concerne la facoltà di delega prevista nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 ottobre 1972, n. 9 Sito esterno, allorquando essa viene esercitata nel settore espropriativo.
La delega, di cui sopra, può essere adottata fino alla data dell'inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni espropriative delegate ai soggetti indicati negli artt. 3 e 9 della legge predetta, che viene disposta con decreto del presidente della giunta a norma dell'art. 16 della legge stessa.

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