LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976
Art. 1
La perdita di efficacia della legge regionale 22 ottobre 1972, n. 9, di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle materie oggetto della legge stessa, non concerne la facoltà di delega prevista nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 ottobre 1972, n. 9 , allorquando essa viene esercitata nel settore espropriativo.
La delega, di cui sopra, può essere adottata fino alla data dell'inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni espropriative delegate ai soggetti indicati negli artt. 3 e 9 della legge predetta, che viene disposta con decreto del presidente della giunta a norma dell'art. 16 della legge stessa.