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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 11
Alla fine dell'art. 28 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, la dizione:
"o degli altri enti locali al cui demanio o patrimonio appartengono le opere eseguite "
è sostituita con la dizione:
"dei loro consorzi, delle comunità montane e degli enti ospedalieri ".

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