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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 12
Al secondo comma dell'art. 17 della legge 14 marzo 1975, n. 16 Sito esterno, la dizione:
"per il 40% del contributo totale alla data di inizio dei lavori, per il 40% a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione di un terzo dell'opera e per il restante 20% a collaudo dell'opera stessa "
è così sostituita:
" con le seguenti modalità:
a) 50% previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40% previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lett. a);
c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo. ".

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