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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 13
Le disposizioni procedurali di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, così come modificate ed integrate dalla presente legge, si applicano anche per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno, trasferita alla competenza regionale dall'art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 376 Sito esterno, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492 Sito esterno.
Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzioni di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche di cui ai predetti procedimenti amministrativi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in base alle disposizioni originariamente applicate dagli organi statali e nei limiti delle somme all'uopo assegnate alla regione a norma del terzo comma dell'art. 17 del predetto decreto - legge.
A tal fine, verranno iscritti nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1976 e successivi appositi capitoli di pari importo.

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