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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 14
Nei progetti delle opere pubbliche, da approvare a norma dell'art. 21, secondo comma lettere c), d) ed f) e quinto comma, e dell'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, oltre all'importo dei lavori e forniture a base d' asta, può essere compresa la spesa, rispettivamente a totale carico della regione per le opere eseguite in concessione o a cura degli uffici regionali, o ammissibile a contributo regionale, distintamente per:
- lavori e forniture in economia diretta;
- imprevisti e revisione dei prezzi anche a norma dell'art. 4 della legge 19 febbraio 1970, n. 76 Sito esterno;
- espropriazioni;
- imposta sul valore aggiunto( IVA);
- spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori, complessivamente non superiori al 6% dell'ammontare dei lavori delle forniture e delle espropriazioni;
- indagini geognostiche;
- segnaletica stradale.

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