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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 16
L'ultimo comma dell'art. 36 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Le funzioni istruttorie ed esecutive della sezione e degli uffici predetti, ivi compreso il parere sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera e) dell'articolo precedente e di competenza regionale, sono espletate da competenti uffici dipartimentali della giunta regionale . ".

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