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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 17
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali concernenti il piano regionale della viabilità e dei trasporti e la delega delle relative funzioni amministrative regionali agli enti locali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, alle province ed ai loro consorzi contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di rispettiva competenza.
I contributi regionali vengono concessi per opere non incontrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, ed aventi almeno uno dei seguenti precipui scopi:
- adeguamento della rete viaria esistente alle esigenze della circolazione sulla stessa in atto o prevedibile nel successivo triennio, con particolare riguardo alla razionalizzazione plano - altimetriche finalizzate alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico delle persone e delle merci, ed alle relative esigenze di spazi ed impianti per la sosta e lo stazionamento;
- difesa della rete viaria esistente e dei relativi ponti e manufatti dalle frane e dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti e dal dissesto idrogeologico in genere;
- riqualificazione e ristrutturazione, nelle fascie montana e cispadana, delle strade direttamente finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di zone, aree ed impianti produttivi nei settori dell' industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e del commercio.

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