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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 18
I contributi regionali di cui al precedente art. 17 sono concessi:
a) in capitale, fino al 100% della spesa ammissibile;
b) in annualità costanti trentacinquennali, nella misura annua fissa del 5% della spesa ammissibile.
Con legge regionale da emanare in sede di bilancio preventivo verranno distintamente determinati gli stanziamenti annui destinati alla concessione dei contributi regionali di cui alle predette lettere a) e b).
Le comunità montane, il circondario di Rimini ed i comitati comprensoriali, per i territori di rispettive competenze e d' intesa con le amministrazioni provinciali, presentano alla giunta regionale il quadro poliennale o annuale delle richieste prioritarie d' intervento per la viabilità comunale e provinciale, corrispondenti agli scopi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il mese di ottobre di ogni anno.
Qualora e fintanto non siano entrati in funzione i comitati comprensoriali e per la viabilità ricadente in territori non compresi entro la circoscrizione delle comunità montane o del circondario di Rimini, alla presentazione del predetto quadro di richieste provvede l'amministrazione provinciale d' intesa con i comuni interessati.
Il consiglio regionale, su proposta della giunta, a norma dell'art. 18 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 approva il programma degli interventi regionali, da pubblicare per estratto sul bollettino ufficiale della regione.
I comuni, le province ed i loro consorzi trasmettono alla giunta regionale le deliberazioni di approvazione dei progetti dei lavori ammessi a contributo regionale, di cui al precedente articolo 14 ed all'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, entro e non oltre quattro mesi dalla data della predetta pubblicazione del programma degli interventi regionali.
Per opere di eccezionali difficoltà tecnico - progettuali o di rilevanti dimensioni, nonchè per altre particolari e motivate esigenze, il predetto termine può essere prorogato dalla giunta regionale per non oltre due mesi, sentita la competente commissione consiliare.
Scaduto inutilmente il termine come sopra assegnato o prorogato, il contributo regionale viene di diritto revocato e diversamente destinato da parte del consiglio regionale, su proposta della giunta.
Non sono ammesse devoluzioni dei contributi regionali per la viabilità; cessa per tali contributi, conseguentemente, l'applicazione della norma di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
Nel limite dei fondi distintamente assegnati dal consiglio regionale in sede di programma degli interventi, la spesa formalmente ammissibile a contributo regionale da parte della giunta, a norma dell'art. 21, lett. e), della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è quella risultante dai progetti redatti tenendo conto di quanto disposto dal precedente art. 14 ed approvati a norma dell'art. 25 della predetta legge regionale.
Ogni ulteriore spesa resta a carico dell'ente locale competente.
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 13, a far tempo dall'1 gennaio 1976 le norme di cui al presente articolo ed all'articolo precedente sostituiscono, per quanto attiene ai contributi regionali per la viabilità, quelle contenute nelle leggi 2 settembre 1904, n. 293; 15 febbraio 1953, n. 184; 16 settembre 1960, n. 1014; 21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

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