LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976
Art. 2
L'ultimo comma dell'art. 40 della legge 24 marzo 1975, n. 18 , deve essere interpretato nel senso che l'organo consultivo di cui in ogni caso si avvale la regione, in attesa della costituzione dei propri organi consultivi, è il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche.