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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 2
L'ultimo comma dell'art. 40 della legge 24 marzo 1975, n. 18 Sito esterno, deve essere interpretato nel senso che l'organo consultivo di cui in ogni caso si avvale la regione, in attesa della costituzione dei propri organi consultivi, è il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

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