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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 3
Gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal consiglio ai quali gli organi regionali debbono attenersi in forza di leggi o atti regionali o statali, risultano da atti che espressamente li stabiliscono oppure da mozioni o deliberazioni politico - amministrative del consiglio regionale stesso.

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