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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 5
I programmi di fabbricazione e loro varianti, previsti dall'art. 34 della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, devono considerare l'intero territorio comunale. Essi possono disporre vincoli di assoluta inedificabilità e contenere indicazioni di aree preordinate ad espropriazioni per pubblica utilità, anche se diverse da quelle previste da speciali disposizioni di legge.
I vincoli e le indicazioni di aree, ai fini di cui sopra, sono efficaci anche se disposti in programmi di fabbricazione e loro varianti approvati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma conservano comunque efficacia nei limiti temporali indicati dalle leggi statali.

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