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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 6
Per attuare i programmi di fabbricazione e loro varianti, i comuni possono adottare piani particolareggiati di esecuzione. Per tali piani devono essere applicate le disposizioni contenute nell'articolo 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.

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