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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Art. 7
Ai regolamenti edilizi ed ai programmi di fabbricazione e loro varianti sono applicabili le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Le sopracitate norme di salvaguardia sono applicabili anche alle prescrizioni e modificazioni disposte dalla regione in ordine a strumenti urbanistici ai sensi del quarto comma dell'art. 10, del sesto comma dell'art. 16, nonchè del quinto comma dell' art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, dalla data di ricevimento da parte del comune del provvedimento regionale e fino alla data di approvazione dello strumento urbanistico.

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