LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976
Art. 8
La lettera g) del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è così sostituita:
"g) adottare i provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione di strade costituenti la viabilità locale e provinciale, ferma restando la competenza dei comuni in ordine alla classificazione e declassificazione delle strade comunali, come previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 . Le strade costruite come opere pubbliche di bonifica sono classificate, all' atto del collaudo, fra le provinciali, le comunali o le vicinali di uso pubblico. Alla classificazione fra le provinciali o comunali provvede la giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e comunali interessate e la II sezione del comitato consultivo regionale e, in caso di opposizione, il consiglio regionale. Alla inclusione fra le vicinali di uso pubblico provvede il consiglio del comune interessato. I provvedimenti adottati dalla giunta regionale e dal consiglio comunale a norma dei precedenti commi hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Emilia - Romagna. ".