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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Titolo I
Art. 1
La perdita di efficacia della legge regionale 22 ottobre 1972, n. 9, di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle materie oggetto della legge stessa, non concerne la facoltà di delega prevista nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 ottobre 1972, n. 9 Sito esterno, allorquando essa viene esercitata nel settore espropriativo.
La delega, di cui sopra, può essere adottata fino alla data dell'inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni espropriative delegate ai soggetti indicati negli artt. 3 e 9 della legge predetta, che viene disposta con decreto del presidente della giunta a norma dell'art. 16 della legge stessa.
Art. 2
L'ultimo comma dell'art. 40 della legge 24 marzo 1975, n. 18 Sito esterno, deve essere interpretato nel senso che l'organo consultivo di cui in ogni caso si avvale la regione, in attesa della costituzione dei propri organi consultivi, è il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche.
Art. 3
Gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal consiglio ai quali gli organi regionali debbono attenersi in forza di leggi o atti regionali o statali, risultano da atti che espressamente li stabiliscono oppure da mozioni o deliberazioni politico - amministrative del consiglio regionale stesso.
Art. 4
Le norme della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, art. 4, n. 3 e n. 1 - lett. a), nonchè quelle vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della legge predetta, vanno interpretate nel senso che l'approvazione di varianti da parte dell'organo competente comprende a tutti gli effetti l'autorizzazione alla variante stessa.

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