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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Art. 1
La perdita di efficacia della legge regionale 22 ottobre 1972, n. 9, di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle materie oggetto della legge stessa, non concerne la facoltà di delega prevista nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 ottobre 1972, n. 9 Sito esterno, allorquando essa viene esercitata nel settore espropriativo.
La delega, di cui sopra, può essere adottata fino alla data dell'inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni espropriative delegate ai soggetti indicati negli artt. 3 e 9 della legge predetta, che viene disposta con decreto del presidente della giunta a norma dell'art. 16 della legge stessa.
Art. 2
L'ultimo comma dell'art. 40 della legge 24 marzo 1975, n. 18 Sito esterno, deve essere interpretato nel senso che l'organo consultivo di cui in ogni caso si avvale la regione, in attesa della costituzione dei propri organi consultivi, è il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche.
Art. 3
Gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal consiglio ai quali gli organi regionali debbono attenersi in forza di leggi o atti regionali o statali, risultano da atti che espressamente li stabiliscono oppure da mozioni o deliberazioni politico - amministrative del consiglio regionale stesso.
Art. 4
Le norme della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, art. 4, n. 3 e n. 1 - lett. a), nonchè quelle vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della legge predetta, vanno interpretate nel senso che l'approvazione di varianti da parte dell'organo competente comprende a tutti gli effetti l'autorizzazione alla variante stessa.
Titolo II
Art. 5
I programmi di fabbricazione e loro varianti, previsti dall'art. 34 della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, devono considerare l'intero territorio comunale. Essi possono disporre vincoli di assoluta inedificabilità e contenere indicazioni di aree preordinate ad espropriazioni per pubblica utilità, anche se diverse da quelle previste da speciali disposizioni di legge.
I vincoli e le indicazioni di aree, ai fini di cui sopra, sono efficaci anche se disposti in programmi di fabbricazione e loro varianti approvati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma conservano comunque efficacia nei limiti temporali indicati dalle leggi statali.
Art. 6
Per attuare i programmi di fabbricazione e loro varianti, i comuni possono adottare piani particolareggiati di esecuzione. Per tali piani devono essere applicate le disposizioni contenute nell'articolo 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
Ai regolamenti edilizi ed ai programmi di fabbricazione e loro varianti sono applicabili le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Le sopracitate norme di salvaguardia sono applicabili anche alle prescrizioni e modificazioni disposte dalla regione in ordine a strumenti urbanistici ai sensi del quarto comma dell'art. 10, del sesto comma dell'art. 16, nonchè del quinto comma dell' art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, dalla data di ricevimento da parte del comune del provvedimento regionale e fino alla data di approvazione dello strumento urbanistico.
Titolo III
Art. 8
La lettera g) del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è così sostituita:
"g) adottare i provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione di strade costituenti la viabilità locale e provinciale, ferma restando la competenza dei comuni in ordine alla classificazione e declassificazione delle strade comunali, come previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 Sito esterno. Le strade costruite come opere pubbliche di bonifica sono classificate, all' atto del collaudo, fra le provinciali, le comunali o le vicinali di uso pubblico. Alla classificazione fra le provinciali o comunali provvede la giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e comunali interessate e la II sezione del comitato consultivo regionale e, in caso di opposizione, il consiglio regionale. Alla inclusione fra le vicinali di uso pubblico provvede il consiglio del comune interessato. I provvedimenti adottati dalla giunta regionale e dal consiglio comunale a norma dei precedenti commi hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Emilia - Romagna. ".
L'ottavo comma dello stesso art. 21 e' cosi' sostituito:
"La giunta provvede, altresi' alla liquidazione dei contributi in capitale a favore degli enti attuatori ed alle liquidazioni a favore delle imprese esecutrici dei lavori in gesitone diretta, nonche' di quanto spettante agli enti concessionari delle opere affidate in concessione ".
Art. 9
Nel terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è soppressa la dizione:
"previa acquisizione del verbale di consegna dei lavori o di dichiarazione di inizio degli stessi nel caso di esecuzione in economia diretta ".
Art. 10
Il limite di L.30.000.000, previsto dal primo e secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è elevato a L.50.000.000.
Art. 11
Alla fine dell'art. 28 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, la dizione:
"o degli altri enti locali al cui demanio o patrimonio appartengono le opere eseguite "
è sostituita con la dizione:
"dei loro consorzi, delle comunità montane e degli enti ospedalieri ".
Art. 12
Al secondo comma dell'art. 17 della legge 14 marzo 1975, n. 16 Sito esterno, la dizione:
"per il 40% del contributo totale alla data di inizio dei lavori, per il 40% a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione di un terzo dell'opera e per il restante 20% a collaudo dell'opera stessa "
è così sostituita:
" con le seguenti modalità:
a) 50% previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40% previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lett. a);
c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo. ".
Art. 13
Le disposizioni procedurali di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, così come modificate ed integrate dalla presente legge, si applicano anche per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno, trasferita alla competenza regionale dall'art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 376 Sito esterno, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492 Sito esterno.
Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzioni di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche di cui ai predetti procedimenti amministrativi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in base alle disposizioni originariamente applicate dagli organi statali e nei limiti delle somme all'uopo assegnate alla regione a norma del terzo comma dell'art. 17 del predetto decreto - legge.
A tal fine, verranno iscritti nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1976 e successivi appositi capitoli di pari importo.
Art. 14
Nei progetti delle opere pubbliche, da approvare a norma dell'art. 21, secondo comma lettere c), d) ed f) e quinto comma, e dell'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, oltre all'importo dei lavori e forniture a base d' asta, può essere compresa la spesa, rispettivamente a totale carico della regione per le opere eseguite in concessione o a cura degli uffici regionali, o ammissibile a contributo regionale, distintamente per:
- lavori e forniture in economia diretta;
- imprevisti e revisione dei prezzi anche a norma dell'art. 4 della legge 19 febbraio 1970, n. 76 Sito esterno;
- espropriazioni;
- imposta sul valore aggiunto( IVA);
- spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori, complessivamente non superiori al 6% dell'ammontare dei lavori delle forniture e delle espropriazioni;
- indagini geognostiche;
- segnaletica stradale.
Art. 15
La lettera e) dell'art. 35 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è sostituita dalla seguente:
"e) sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche interessanti il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 Sito esterno e successive modifiche, integrazioni e relative norme di attuazione, in caso di opposizione alle domande di concessione o di domande concorrenti ".
Art. 16
L'ultimo comma dell'art. 36 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Le funzioni istruttorie ed esecutive della sezione e degli uffici predetti, ivi compreso il parere sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera e) dell'articolo precedente e di competenza regionale, sono espletate da competenti uffici dipartimentali della giunta regionale . ".
Art. 17
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali concernenti il piano regionale della viabilità e dei trasporti e la delega delle relative funzioni amministrative regionali agli enti locali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, alle province ed ai loro consorzi contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di rispettiva competenza.
I contributi regionali vengono concessi per opere non incontrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, ed aventi almeno uno dei seguenti precipui scopi:
- adeguamento della rete viaria esistente alle esigenze della circolazione sulla stessa in atto o prevedibile nel successivo triennio, con particolare riguardo alla razionalizzazione plano - altimetriche finalizzate alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico delle persone e delle merci, ed alle relative esigenze di spazi ed impianti per la sosta e lo stazionamento;
- difesa della rete viaria esistente e dei relativi ponti e manufatti dalle frane e dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti e dal dissesto idrogeologico in genere;
- riqualificazione e ristrutturazione, nelle fascie montana e cispadana, delle strade direttamente finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di zone, aree ed impianti produttivi nei settori dell' industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e del commercio.
Art. 18
I contributi regionali di cui al precedente art. 17 sono concessi:
a) in capitale, fino al 100% della spesa ammissibile;
b) in annualità costanti trentacinquennali, nella misura annua fissa del 5% della spesa ammissibile.
Con legge regionale da emanare in sede di bilancio preventivo verranno distintamente determinati gli stanziamenti annui destinati alla concessione dei contributi regionali di cui alle predette lettere a) e b).
Le comunità montane, il circondario di Rimini ed i comitati comprensoriali, per i territori di rispettive competenze e d' intesa con le amministrazioni provinciali, presentano alla giunta regionale il quadro poliennale o annuale delle richieste prioritarie d' intervento per la viabilità comunale e provinciale, corrispondenti agli scopi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il mese di ottobre di ogni anno.
Qualora e fintanto non siano entrati in funzione i comitati comprensoriali e per la viabilità ricadente in territori non compresi entro la circoscrizione delle comunità montane o del circondario di Rimini, alla presentazione del predetto quadro di richieste provvede l'amministrazione provinciale d' intesa con i comuni interessati.
Il consiglio regionale, su proposta della giunta, a norma dell'art. 18 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 approva il programma degli interventi regionali, da pubblicare per estratto sul bollettino ufficiale della regione.
I comuni, le province ed i loro consorzi trasmettono alla giunta regionale le deliberazioni di approvazione dei progetti dei lavori ammessi a contributo regionale, di cui al precedente articolo 14 ed all'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, entro e non oltre quattro mesi dalla data della predetta pubblicazione del programma degli interventi regionali.
Per opere di eccezionali difficoltà tecnico - progettuali o di rilevanti dimensioni, nonchè per altre particolari e motivate esigenze, il predetto termine può essere prorogato dalla giunta regionale per non oltre due mesi, sentita la competente commissione consiliare.
Scaduto inutilmente il termine come sopra assegnato o prorogato, il contributo regionale viene di diritto revocato e diversamente destinato da parte del consiglio regionale, su proposta della giunta.
Non sono ammesse devoluzioni dei contributi regionali per la viabilità; cessa per tali contributi, conseguentemente, l'applicazione della norma di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
Nel limite dei fondi distintamente assegnati dal consiglio regionale in sede di programma degli interventi, la spesa formalmente ammissibile a contributo regionale da parte della giunta, a norma dell'art. 21, lett. e), della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è quella risultante dai progetti redatti tenendo conto di quanto disposto dal precedente art. 14 ed approvati a norma dell'art. 25 della predetta legge regionale.
Ogni ulteriore spesa resta a carico dell'ente locale competente.
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 13, a far tempo dall'1 gennaio 1976 le norme di cui al presente articolo ed all'articolo precedente sostituiscono, per quanto attiene ai contributi regionali per la viabilità, quelle contenute nelle leggi 2 settembre 1904, n. 293; 15 febbraio 1953, n. 184; 16 settembre 1960, n. 1014; 21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 marzo 1976

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