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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 11

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1975, N. 16 "INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE"

(Legge di pura modifica della L.R. 14 marzo 1975 n. 16 ora abrogata dalla L.R. 6 luglio 1984 n. 38).

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 9 marzo 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 20 della legge regionale n. 16 del 14 marzo 1975 è così modificato:
" I contributi previsti dalla presente legge a favore di operatori privati non sono cumulabili, per quanto riguarda gli stessi impianti opere e servizi, con altri contributi dello Stato, di enti pubblici o di diritto pubblico oppure concessi da altre leggi regionali di intervento.
Il cumulo è invece ammesso a favore degli enti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 2 della presente legge e limitatamente alle iniziative indicate alla lett. a) dello stesso articolo ".
Art. 2
All'art. 13 della legge 14 marzo 1975 n. 16 Sito esterno, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
" Gli enti delegati, in relazione all'entità delle domande presentate, potranno prorogare i termini indicati nel comma precedente. I provvedimenti di proroga dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della regione ".
Art. 3
Le norme di cui all'art. 1 della presente legge sono applicabili anche alle iniziative per le quali sono state presentate le domande di contributi sull'esercizio finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 marzo 1976

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