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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 1
Indennità di funzione ai membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri
Ai presidenti, ai commissari straordinari per la provvisoria gestione degli enti ospedalieri e ai componenti dei consigli di amministrazione, aventi voto deliberativo, degli enti medesimi spetta una indennità di funzione determinata, al lordo delle ritenute di legge, con deliberazione del consiglio regionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la determinazione dell'indennità di funzione dovrà concretamente attuare il principio stabilito dall'art. 51 della costituzione Sito esterno, che tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e dovrà ispirarsi a un criterio di contenimento della spesa ospedaliera secondo lo spirito della legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno e delle leggi regionali di attuazione della stessa;
b) la determinazione dell'indennità di funzione dovrà essere stabilita in misura differenziata, in relazione all'importanza dell'ospedale e ai compiti per legge spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione.

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