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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 11
Partecipazione del personale medico ai proventi da attività libero - professionale e per servizi convenzionati
In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma quinto, del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, la somma complessiva dei proventi di cui alla citata disposizione, da corrispondere al personale medico dipendente dagli enti ospedalieri e al personale medico addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, non può in ogni caso superare il 60% del trattamento economico lordo in godimento al primo gennaio di ogni anno per i medici a tempo pieno e il 40% per i medici a tempo definito.
Detto trattamento economico è determinato con esclusione dei compensi per lavoro strordinario, delle indennità per servizio di pronta reperibilità e disponibilità, di profilassi antitubercolari, di rischio generico, di servizio notturno, delle indennità per trattamento economico di trasferta, nonchè dei proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche, e per incarichi di insegnamento universitario ovvero presso le scuole ed i corsi di cui al sesto comma dell' art. 9. Restano ferme le percentuali di compartecipazione previste dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno.

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