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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 12
Modalità di esercizio delle attività di consulenza svolte fra enti ospedalieri con enti locali, loro consorzi e con altri enti pubblici
In attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, ed al fine di ottenere una più razionale utilizzazione del personale, le amministrazioni ospedaliere possono stipulare apposite convenzioni per l'esercizio di attività di consulenza con altri enti ospedalieri, enti locali, loro consorzi ed altri enti pubblici.
Dette convenzioni debbono essere stipulate dagli enti ospedalieri con gli enti interessati, e la relativa attività lavorativa deve effettuarsi di norma entro l'orario di servizio.
Al personale è riconosciuto, per le attività di cui ai commi precedenti, l'eventuale trattamento economico di trasferta ed il compenso per lavoro straordinario, qualora le prestazioni vengano svolte oltre l'orario d' ufficio. In questo caso, il numero di ore eccedenti l'orario d' ufficio non viene computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, N. 132 Sito esterno.
Gli enti ospedalieri, per garantire le attività ambulatoriali di specialità diverse da quelle delle divisioni, sezioni e servizi esistenti, debbono fare ricorso esclusivamente ai rapporti convenzionali definiti ai precedenti primo e secondo comma.
Solo in caso di assoluta impossibilità di assolvere alle attività ambulatoriali nel modo stabilito dal precedente comma, è consentito agli enti ospedalieri di stipulare convenzioni di consulenza con sanitari libero - professionisti, che siano in possesso della specializzazione o della libera docenza nella disciplina oggetto della consulenza. Le relative deliberazioni debbono, a pena di nullità, dimostrare motivatamente la suddetta condizione di assoluta impossibilità.

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