LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12
NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976
Art. 13
Disposizioni transitorie per lezioni e incarichi d' insegnamento
Per le lezioni di cui al sesto comma dell'articolo 9 e da liquidare relativamente all'anno scolastico 1974- 1975, sono dovute a tutto il personale docente le seguenti indennità:
- L.5.000, per ogni ora di lezione, ai docenti laureati;
- L.3.000, per ogni ora di lezione, ai docenti non laureati.