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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 13
Disposizioni transitorie per lezioni e incarichi d' insegnamento
Per le lezioni di cui al sesto comma dell'articolo 9 e da liquidare relativamente all'anno scolastico 1974- 1975, sono dovute a tutto il personale docente le seguenti indennità:
- L.5.000, per ogni ora di lezione, ai docenti laureati;
- L.3.000, per ogni ora di lezione, ai docenti non laureati.

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