LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12
NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976
Art. 14
Disposizioni transitorie per convenzioni relative ad attività di consulenza
Le disposizioni dell'art. 12 si applicano nei confronti di tutto il personale dipendente da enti ospedalieri nonchè del personale medico addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, e a tale data dovranno cessare le convenzioni in atto non conformi a quanto disposto dallo stesso articolo 12.
Le indennità corrisposte per le convenzioni relative al personale medico vigenti fino alla data prevista al comma precedente e per attività di consulenza effettuate fuori dall'orario di servizio e non retribuite come lavoro straordinario non vanno computate ai fini della determinazione del trattamento economico di cui al primo comma dell'articolo 11 e partecipano invece alla determinazione delle percentuali massime del 60% e del 40%, previste dalla stessa disposizione; detta disposizione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386 .
Successivamente alla data prevista al precedente primo comma, non potranno essere stipulate o rinnovate convenzioni per consulenze con sanitari libero - professionisti non conformi a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12.