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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 2
Esclusione di altre indennità
Ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nonchè ai commissari straordinari per la provvisoria gestione degli enti medesimi, oltre all'indennità di funzione determinata nei modi stabiliti dall'art. 1, non spetta alcuna altra indennità o compenso per partecipazione a commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri, a commissioni per l'assunzione di personale interino o per chiamata ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 Sito esterno, nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, comitato o collegio, a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dalla stessa amministrazione, salvo il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, per il quale si osservano le disposizioni del successivo art. 3, nonchè, per quanto in detto articolo non stabilito, quelle della legge 18 dicembre 1973 n. 836 Sito esterno.

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