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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 3
Indennità di trasferta ai membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri
Ai presidenti e ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nonchè ai commissari straordinari per la provvisoria gestione degli enti medesimi spetta, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 1, il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura giornaliera di L.15.000, corrispondente a quella stabilita dal punto 2 della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge stessa.
Per il trattamento economico di trasferta di cui al precedente comma si osservano, per quanto non previsto, le disposizioni della suddetta legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno.

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