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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 4
Indennità di funzione ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri
Ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori spetta una indennità di funzione determinata nei modi stabiliti dai commi seguenti.
Le misure dell'indennità di funzione sono stabilite, al lordo delle ritenute di legge, con deliberazione del consiglio regionale, tenuto conto dell'importanza dell'ente ospedaliero.
Ai rappresentanti dei ministeri, componenti del collegio dei revisori, non viene corrisposta l'indennità di funzione di cui al comma precedente se essi, in base alle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato, godono di stipendio onnicomprensivo, fermo restando quanto disposto dall'art. 50, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748 Sito esterno.
Al personale del ruolo unico regionale, componente del collegio dei revisori, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, e all'art. 33 della legge stessa.

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