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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 5
Indennità di trasferta ai componenti dei collegi dei revisori
Ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori spetta, oltre l'indennità di funzione di cui all' articolo precedente, il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura giornaliera corrispondente a quella stabilita al punto 2 della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno, secondo quanto stabilito dall'art. 7, primo comma e dell'art. 18, ultimo comma, della legge medesima.
Ai rappresentanti dei ministeri e al personale del ruolo unico regionale, componenti del collegio dei revisori, il trattamento economico di trasferta spetta nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, secondo la qualifica rivestita.
Per il trattamento economico di trasferta di cui al presente articolo, per quanto non previsto, si osservano le disposizioni della legge 18 dicembre 1973 n. 836 Sito esterno.

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