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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 6
Indennità a componenti di commissioni collegi e comitati estranei all'amministrazione ospedaliera
Ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici per l'assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, delle commissioni per l'assunzione di personale interino e per l'assunzione per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo, ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 Sito esterno, nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, comitato o collegio a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dalla amministrazione ospedaliera, fatto salvo quanto stabilito negli artt. 2 e 9, spettano le seguenti indennità:
a) indennità per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi pubblici:
- per posti di personale sanitario, di direttore amministrativo - segretario generale, di personale amministrativo della carriera direttiva e di personale laureato di ruoli speciali addetto alle attività sanitarie:
- fino a 30 concorrenti L.100.000
- oltre 30 concorrenti, L.5.000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di L.130.000
- per posti di personale amministrativo della carriera di concetto, di personale tecnico, di personale sanitario ausiliario:
- fino a 50 concorrenti L.80.000
- oltre 50 concorrenti, L.3.000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di L.100.000
- per posti di personale amministrativo della carriera d' ordine:
- fino a 50 concorrenti L.70.000
- oltre 50 concorrenti, L.2.500 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di L.100.000
- per posti di personale amministrativo della carriera esecutiva e di personale esecutivo, per il quale non è prevista l'assunzione per chiamata:
- fino a 50 concorrenti L.50.000
- oltre 50 concorrenti, L.1.000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di L.100.000
b) indennità per la partecipazione a commissioni per l'assunzione di personale interino:
- le misure stabilite alla precedente lettera a), ridotte della metà;
indennità per la partecipazione a commissioni per l'assunzione per chiamata di speciali categorie
c) indennità per la partecipazione a commissioni per l'assunzione per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo:
- fino a 50 concorrenti L.30.000
- oltre 50 concorrenti, L.500 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di L.60.000
d) indennità per la partecipazione a altre commissioni, comitati o collegi:
- L.15.000 giornaliere, fino ad un massimo di L.100.000
Resta fermo, per i dipendenti della regione Emilia - Romagna che facciano parte di commissioni, comitati e collegi di cui al presente articolo, quanto stabilito nell'art. 33 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26.

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