LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12
NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976
Art. 6
Indennità a componenti di commissioni collegi e comitati estranei all'amministrazione ospedaliera
Ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici per l'assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, delle commissioni per l'assunzione di personale interino e per l'assunzione per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo, ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 , nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, comitato o collegio a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dalla amministrazione ospedaliera, fatto salvo quanto stabilito negli artt. 2 e 9, spettano le seguenti indennità: | ||||
a) | indennità per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi pubblici: | |||
- | per posti di personale sanitario, di direttore amministrativo - segretario generale, di personale amministrativo della carriera direttiva e di personale laureato di ruoli speciali addetto alle attività sanitarie: | |||
- | fino a 30 concorrenti | L.100.000 | ||
- | oltre 30 concorrenti, L.5.000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di | L.130.000 | ||
- | per posti di personale amministrativo della carriera di concetto, di personale tecnico, di personale sanitario ausiliario: | |||
- | fino a 50 concorrenti | L.80.000 | ||
- | oltre 50 concorrenti, L.3.000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di | L.100.000 | ||
- | per posti di personale amministrativo della carriera d' ordine: | |||
- | fino a 50 concorrenti | L.70.000 | ||
- | oltre 50 concorrenti, L.2.500 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di | L.100.000 | ||
- | per posti di personale amministrativo della carriera esecutiva e di personale esecutivo, per il quale non è prevista l'assunzione per chiamata: | |||
- | fino a 50 concorrenti | L.50.000 | ||
- | oltre 50 concorrenti, L.1.000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di | L.100.000 | ||
b) | indennità per la partecipazione a commissioni per l'assunzione di personale interino: | |||
- | le misure stabilite alla precedente lettera a), ridotte della metà; | |||
indennità per la partecipazione a commissioni per l'assunzione per chiamata di speciali categorie | ||||
c) | indennità per la partecipazione a commissioni per l'assunzione per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo: | |||
- | fino a 50 concorrenti | L.30.000 | ||
- | oltre 50 concorrenti, L.500 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di | L.60.000 | ||
d) | indennità per la partecipazione a altre commissioni, comitati o collegi: | |||
- | L.15.000 giornaliere, fino ad un massimo di | L.100.000 | ||
Resta fermo, per i dipendenti della regione Emilia - Romagna che facciano parte di commissioni, comitati e collegi di cui al presente articolo, quanto stabilito nell'art. 33 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26. |