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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 7
Indennità di trasferta a componenti di commissioni collegi e comitati estranei all'amministrazione ospedaliera
Oltre all'indennità di funzione stabilita nell'articolo precedente, ai componenti di commissioni, comitati e collegi ivi indicati, spetta altresì il trattamento economico di trasferta nella misura determinata a norma dei commi seguenti.
Ai docenti universitari spetta l'indennità stabilita dalla tabella a) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno, secondo la rispettiva classe di stipendio.
Ai docenti di scuole medie secondarie spetta l'indennità stabilita dalla suddetta tabella, secondo la rispettiva qualifica.
Ai dipendenti degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, l'indennità non può comunque eccedere quella stabilita per i dipendenti dello Stato di qualifica e categoria parificabili.
Agli altri componenti il trattamento economico di trasferta spetta nella misura di L.15.000, corrispondente al punto 2 della suddetta tabella a).
Per la partecipazione a commissioni, comitati e collegi, di cui alla lettera d) del precedente art. 6, il trattamento economico di trasferta ai componenti di cui al quinto comma spetta nella misura di L.15.000.
Per il trattamento economico di trasferta di cui al presente articolo si osservano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno.
Resta fermo, per i dipendenti della regione Emilia - Romagna, che facciano parte delle commissioni, comitati e collegi di cui al primo comma del precedente art. 6, quanto stabilito nell'art. 99 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25.

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