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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 8
Orario di servizio e retribuzione del personale dipendente da enti ospedalieri
I dipendenti degli enti ospedalieri sono tenuti ad osservare l'orario settimanale di lavoro stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno, ancorchè i regolamenti di singoli enti stabiliscano un orario settimanale inferiore, nonchè ad osservare i turni di pronta disponibilità e reperibilità stabiliti in relazione alle effettive esigenze di servizio.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma terzo, del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, è altresì fatto divieto agli enti ospedalieri:
a) di corrispondere al personale dipendente indennità compensative per la differenza di orario giornaliero di servizio eventualmente risultante fra quello in atto prestato e quello risultante dagli accordi nazionali;
b) di fare effettuare al personale dipendente prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi previsti dagli accordi nazionali citati, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9, secondo comma, 10, ultimo comma e 12, terzo comma.

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