LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12
NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976
Art. 8
Orario di servizio e retribuzione del personale dipendente da enti ospedalieri
I dipendenti degli enti ospedalieri sono tenuti ad osservare l'orario settimanale di lavoro stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 , ancorchè i regolamenti di singoli enti stabiliscano un orario settimanale inferiore, nonchè ad osservare i turni di pronta disponibilità e reperibilità stabiliti in relazione alle effettive esigenze di servizio.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma terzo, del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 , convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 , è altresì fatto divieto agli enti ospedalieri:
a) di corrispondere al personale dipendente indennità compensative per la differenza di orario giornaliero di servizio eventualmente risultante fra quello in atto prestato e quello risultante dagli accordi nazionali;
b) di fare effettuare al personale dipendente prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi previsti dagli accordi nazionali citati, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9, secondo comma, 10, ultimo comma e 12, terzo comma.