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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 9
Partecipazione del personale dipendente da enti ospedalieri ad opere di collaudo, sperimentazione, incarichi di insegnamento presso scuole di formazione per il personale sanitario ausiliario e tecnico e presso corsi di formazione e aggiornamento professionale
Ai dipendenti degli enti ospedalieri che partecipino a opere di collaudo presso gli enti da cui dipendono, o presso altri enti ospedalieri, non spetta alcuna indennità o compenso, salvo l'eventuale trattamento economico di trasferta e il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione alle suddette attività comporti prestazioni eccedenti il normale orario di ufficio.
Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione ad opere di collaudo non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni staordinarie stabilite dagli accordi nazionali stipulate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno.
Le sperimentazioni cliniche e farmacologiche possono essere compiute solo previo rapporto convenzionale tra ente ospedaliero e ditta committente.
Gli onorari per le sperimentazioni sudette sono versati direttamente all'amministazione ospedaliera che, sulla base di accordi regionali stipulati tra l'associazione rappresentativa degli enti ospedalieri della regione e i sindacati, delibera le percentuali di ripartizione dei proventi stessi, al lordo delle ritenute di legge, tra ente ospedaliero e sanitari e tra i sanitari medesimi.
Ai dipendenti addetti esclusivamente all'attività delle scuole per la formazione di personale sanitario ausiliario e tecnico non spetta alcuna indennità o compenso per incarichi di insegnamento presso le scuole medesime.
Agli altri dipendenti ed al personale medico dei servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, che abbiano incarichi di insegnamento presso le scuole di cui al precedente comma o presso corsi di formazione e aggiornamento professionale regolarmente istituiti dalle amministrazioni ospedaliere, non spetta alcuna indennità o compenso per le lezioni tenute entro l'orario di servizio e sono dovute le seguenti indennità, al lordo delle trattenute di legge, per le lezioni tenute fuori dell'orario di servizio:
- L.10.000, per ogni ora, ai docenti laureati;
- L.7.500 per ogni ora, ai docenti non laureati.
I trattamenti, di cui sopra, entrano in vigore con l'anno scolastico 1975- 1976.
Al personale non dipendente da enti ospedalieri o non addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, al quale siano conferiti incarichi di insegnamento presso le scuole e i corsi di cui al sesto comma, sono corrisposte le indennità stabilite dallo stesso comma, nonchè il trattamento economico di trasferta, se e in quanto dovuto, secondo le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 7, nonchè, per quanto non previsto, secondo le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno.

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