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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Art. 10
Esclusione di indennità a dipendenti degli enti ospedalieri
Ai dipendenti degli enti ospedalieri non spetta alcuna indennità o compenso per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi pubblici per l'assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, compresi quelli di cui non siano dipendenti, a commissioni per la assunzione di personale interino ovvero per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo, ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130 Sito esterno, a commissioni di esame presso scuole per la formazione professionale di personale sanitario ausiliario e tecnico, nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, o collegio, a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dall'amministrazione ospedaliera dalla quale dipendono o da altra amministrazione ospedaliera, salvo il trattamento economico di trasferta, se e in quanto dovuto, secondo quanto stabilito dagli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno.
Ai dipendenti ospedalieri, nei casi indicati nel comma precedente, verrà riconosciuto il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione a sedute comporti prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.
Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di commissioni, comitati e collegi, di cui al primo comma, non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie stabilite dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno.

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