LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12
NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976
Art. 10
Esclusione di indennità a dipendenti degli enti ospedalieri
Ai dipendenti degli enti ospedalieri non spetta alcuna indennità o compenso per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi pubblici per l'assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, compresi quelli di cui non siano dipendenti, a commissioni per la assunzione di personale interino ovvero per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo, ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , a commissioni di esame presso scuole per la formazione professionale di personale sanitario ausiliario e tecnico, nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, o collegio, a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dall'amministrazione ospedaliera dalla quale dipendono o da altra amministrazione ospedaliera, salvo il trattamento economico di trasferta, se e in quanto dovuto, secondo quanto stabilito dagli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 .
Ai dipendenti ospedalieri, nei casi indicati nel comma precedente, verrà riconosciuto il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione a sedute comporti prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.
Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di commissioni, comitati e collegi, di cui al primo comma, non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie stabilite dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 .