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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 12

NORME PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 12 marzo 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Indennità di funzione ai membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri
Ai presidenti, ai commissari straordinari per la provvisoria gestione degli enti ospedalieri e ai componenti dei consigli di amministrazione, aventi voto deliberativo, degli enti medesimi spetta una indennità di funzione determinata, al lordo delle ritenute di legge, con deliberazione del consiglio regionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la determinazione dell'indennità di funzione dovrà concretamente attuare il principio stabilito dall'art. 51 della costituzione Sito esterno, che tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e dovrà ispirarsi a un criterio di contenimento della spesa ospedaliera secondo lo spirito della legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno e delle leggi regionali di attuazione della stessa;
b) la determinazione dell'indennità di funzione dovrà essere stabilita in misura differenziata, in relazione all'importanza dell'ospedale e ai compiti per legge spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione.
Art. 2
Esclusione di altre indennità
Ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nonchè ai commissari straordinari per la provvisoria gestione degli enti medesimi, oltre all'indennità di funzione determinata nei modi stabiliti dall'art. 1, non spetta alcuna altra indennità o compenso per partecipazione a commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri, a commissioni per l'assunzione di personale interino o per chiamata ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 Sito esterno, nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, comitato o collegio, a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dalla stessa amministrazione, salvo il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, per il quale si osservano le disposizioni del successivo art. 3, nonchè, per quanto in detto articolo non stabilito, quelle della legge 18 dicembre 1973 n. 836 Sito esterno.
Art. 3
Indennità di trasferta ai membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri
Ai presidenti e ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nonchè ai commissari straordinari per la provvisoria gestione degli enti medesimi spetta, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 1, il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura giornaliera di L.15.000, corrispondente a quella stabilita dal punto 2 della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge stessa.
Per il trattamento economico di trasferta di cui al precedente comma si osservano, per quanto non previsto, le disposizioni della suddetta legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno.
Art. 4
Indennità di funzione ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri
Ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori spetta una indennità di funzione determinata nei modi stabiliti dai commi seguenti.
Le misure dell'indennità di funzione sono stabilite, al lordo delle ritenute di legge, con deliberazione del consiglio regionale, tenuto conto dell'importanza dell'ente ospedaliero.
Ai rappresentanti dei ministeri, componenti del collegio dei revisori, non viene corrisposta l'indennità di funzione di cui al comma precedente se essi, in base alle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato, godono di stipendio onnicomprensivo, fermo restando quanto disposto dall'art. 50, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748 Sito esterno.
Al personale del ruolo unico regionale, componente del collegio dei revisori, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, e all'art. 33 della legge stessa.
Art. 5
Indennità di trasferta ai componenti dei collegi dei revisori
Ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori spetta, oltre l'indennità di funzione di cui all' articolo precedente, il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura giornaliera corrispondente a quella stabilita al punto 2 della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno, secondo quanto stabilito dall'art. 7, primo comma e dell'art. 18, ultimo comma, della legge medesima.
Ai rappresentanti dei ministeri e al personale del ruolo unico regionale, componenti del collegio dei revisori, il trattamento economico di trasferta spetta nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, secondo la qualifica rivestita.
Per il trattamento economico di trasferta di cui al presente articolo, per quanto non previsto, si osservano le disposizioni della legge 18 dicembre 1973 n. 836 Sito esterno.
Art. 6
Indennità a componenti di commissioni collegi e comitati estranei all'amministrazione ospedaliera
Ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici per l'assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, delle commissioni per l'assunzione di personale interino e per l'assunzione per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo, ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 Sito esterno, nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, comitato o collegio a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dalla amministrazione ospedaliera, fatto salvo quanto stabilito negli artt. 2 e 9, spettano le seguenti indennità:
a) indennità per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi pubblici:
- per posti di personale sanitario, di direttore amministrativo - segretario generale, di personale amministrativo della carriera direttiva e di personale laureato di ruoli speciali addetto alle attività sanitarie:
- fino a 30 concorrenti L.100.000
- oltre 30 concorrenti, L.5.000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di L.130.000
- per posti di personale amministrativo della carriera di concetto, di personale tecnico, di personale sanitario ausiliario:
- fino a 50 concorrenti L.80.000
- oltre 50 concorrenti, L.3.000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di L.100.000
- per posti di personale amministrativo della carriera d' ordine:
- fino a 50 concorrenti L.70.000
- oltre 50 concorrenti, L.2.500 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di L.100.000
- per posti di personale amministrativo della carriera esecutiva e di personale esecutivo, per il quale non è prevista l'assunzione per chiamata:
- fino a 50 concorrenti L.50.000
- oltre 50 concorrenti, L.1.000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di L.100.000
b) indennità per la partecipazione a commissioni per l'assunzione di personale interino:
- le misure stabilite alla precedente lettera a), ridotte della metà;
indennità per la partecipazione a commissioni per l'assunzione per chiamata di speciali categorie
c) indennità per la partecipazione a commissioni per l'assunzione per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo:
- fino a 50 concorrenti L.30.000
- oltre 50 concorrenti, L.500 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di L.60.000
d) indennità per la partecipazione a altre commissioni, comitati o collegi:
- L.15.000 giornaliere, fino ad un massimo di L.100.000
Resta fermo, per i dipendenti della regione Emilia - Romagna che facciano parte di commissioni, comitati e collegi di cui al presente articolo, quanto stabilito nell'art. 33 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26.
Art. 7
Indennità di trasferta a componenti di commissioni collegi e comitati estranei all'amministrazione ospedaliera
Oltre all'indennità di funzione stabilita nell'articolo precedente, ai componenti di commissioni, comitati e collegi ivi indicati, spetta altresì il trattamento economico di trasferta nella misura determinata a norma dei commi seguenti.
Ai docenti universitari spetta l'indennità stabilita dalla tabella a) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno, secondo la rispettiva classe di stipendio.
Ai docenti di scuole medie secondarie spetta l'indennità stabilita dalla suddetta tabella, secondo la rispettiva qualifica.
Ai dipendenti degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, l'indennità non può comunque eccedere quella stabilita per i dipendenti dello Stato di qualifica e categoria parificabili.
Agli altri componenti il trattamento economico di trasferta spetta nella misura di L.15.000, corrispondente al punto 2 della suddetta tabella a).
Per la partecipazione a commissioni, comitati e collegi, di cui alla lettera d) del precedente art. 6, il trattamento economico di trasferta ai componenti di cui al quinto comma spetta nella misura di L.15.000.
Per il trattamento economico di trasferta di cui al presente articolo si osservano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno.
Resta fermo, per i dipendenti della regione Emilia - Romagna, che facciano parte delle commissioni, comitati e collegi di cui al primo comma del precedente art. 6, quanto stabilito nell'art. 99 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25.
Art. 8
Orario di servizio e retribuzione del personale dipendente da enti ospedalieri
I dipendenti degli enti ospedalieri sono tenuti ad osservare l'orario settimanale di lavoro stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno, ancorchè i regolamenti di singoli enti stabiliscano un orario settimanale inferiore, nonchè ad osservare i turni di pronta disponibilità e reperibilità stabiliti in relazione alle effettive esigenze di servizio.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma terzo, del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, è altresì fatto divieto agli enti ospedalieri:
a) di corrispondere al personale dipendente indennità compensative per la differenza di orario giornaliero di servizio eventualmente risultante fra quello in atto prestato e quello risultante dagli accordi nazionali;
b) di fare effettuare al personale dipendente prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi previsti dagli accordi nazionali citati, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9, secondo comma, 10, ultimo comma e 12, terzo comma.
Art. 9
Partecipazione del personale dipendente da enti ospedalieri ad opere di collaudo, sperimentazione, incarichi di insegnamento presso scuole di formazione per il personale sanitario ausiliario e tecnico e presso corsi di formazione e aggiornamento professionale
Ai dipendenti degli enti ospedalieri che partecipino a opere di collaudo presso gli enti da cui dipendono, o presso altri enti ospedalieri, non spetta alcuna indennità o compenso, salvo l'eventuale trattamento economico di trasferta e il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione alle suddette attività comporti prestazioni eccedenti il normale orario di ufficio.
Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione ad opere di collaudo non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni staordinarie stabilite dagli accordi nazionali stipulate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno.
Le sperimentazioni cliniche e farmacologiche possono essere compiute solo previo rapporto convenzionale tra ente ospedaliero e ditta committente.
Gli onorari per le sperimentazioni sudette sono versati direttamente all'amministazione ospedaliera che, sulla base di accordi regionali stipulati tra l'associazione rappresentativa degli enti ospedalieri della regione e i sindacati, delibera le percentuali di ripartizione dei proventi stessi, al lordo delle ritenute di legge, tra ente ospedaliero e sanitari e tra i sanitari medesimi.
Ai dipendenti addetti esclusivamente all'attività delle scuole per la formazione di personale sanitario ausiliario e tecnico non spetta alcuna indennità o compenso per incarichi di insegnamento presso le scuole medesime.
Agli altri dipendenti ed al personale medico dei servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, che abbiano incarichi di insegnamento presso le scuole di cui al precedente comma o presso corsi di formazione e aggiornamento professionale regolarmente istituiti dalle amministrazioni ospedaliere, non spetta alcuna indennità o compenso per le lezioni tenute entro l'orario di servizio e sono dovute le seguenti indennità, al lordo delle trattenute di legge, per le lezioni tenute fuori dell'orario di servizio:
- L.10.000, per ogni ora, ai docenti laureati;
- L.7.500 per ogni ora, ai docenti non laureati.
I trattamenti, di cui sopra, entrano in vigore con l'anno scolastico 1975- 1976.
Al personale non dipendente da enti ospedalieri o non addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, al quale siano conferiti incarichi di insegnamento presso le scuole e i corsi di cui al sesto comma, sono corrisposte le indennità stabilite dallo stesso comma, nonchè il trattamento economico di trasferta, se e in quanto dovuto, secondo le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 7, nonchè, per quanto non previsto, secondo le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno.
Art. 10
Esclusione di indennità a dipendenti degli enti ospedalieri
Ai dipendenti degli enti ospedalieri non spetta alcuna indennità o compenso per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi pubblici per l'assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, compresi quelli di cui non siano dipendenti, a commissioni per la assunzione di personale interino ovvero per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo, ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130 Sito esterno, a commissioni di esame presso scuole per la formazione professionale di personale sanitario ausiliario e tecnico, nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, o collegio, a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dall'amministrazione ospedaliera dalla quale dipendono o da altra amministrazione ospedaliera, salvo il trattamento economico di trasferta, se e in quanto dovuto, secondo quanto stabilito dagli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno.
Ai dipendenti ospedalieri, nei casi indicati nel comma precedente, verrà riconosciuto il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione a sedute comporti prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.
Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di commissioni, comitati e collegi, di cui al primo comma, non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie stabilite dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno.
Art. 11
Partecipazione del personale medico ai proventi da attività libero - professionale e per servizi convenzionati
In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma quinto, del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, la somma complessiva dei proventi di cui alla citata disposizione, da corrispondere al personale medico dipendente dagli enti ospedalieri e al personale medico addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, non può in ogni caso superare il 60% del trattamento economico lordo in godimento al primo gennaio di ogni anno per i medici a tempo pieno e il 40% per i medici a tempo definito.
Detto trattamento economico è determinato con esclusione dei compensi per lavoro strordinario, delle indennità per servizio di pronta reperibilità e disponibilità, di profilassi antitubercolari, di rischio generico, di servizio notturno, delle indennità per trattamento economico di trasferta, nonchè dei proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche, e per incarichi di insegnamento universitario ovvero presso le scuole ed i corsi di cui al sesto comma dell' art. 9. Restano ferme le percentuali di compartecipazione previste dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno.
Art. 12
Modalità di esercizio delle attività di consulenza svolte fra enti ospedalieri con enti locali, loro consorzi e con altri enti pubblici
In attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, ed al fine di ottenere una più razionale utilizzazione del personale, le amministrazioni ospedaliere possono stipulare apposite convenzioni per l'esercizio di attività di consulenza con altri enti ospedalieri, enti locali, loro consorzi ed altri enti pubblici.
Dette convenzioni debbono essere stipulate dagli enti ospedalieri con gli enti interessati, e la relativa attività lavorativa deve effettuarsi di norma entro l'orario di servizio.
Al personale è riconosciuto, per le attività di cui ai commi precedenti, l'eventuale trattamento economico di trasferta ed il compenso per lavoro straordinario, qualora le prestazioni vengano svolte oltre l'orario d' ufficio. In questo caso, il numero di ore eccedenti l'orario d' ufficio non viene computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, N. 132 Sito esterno.
Gli enti ospedalieri, per garantire le attività ambulatoriali di specialità diverse da quelle delle divisioni, sezioni e servizi esistenti, debbono fare ricorso esclusivamente ai rapporti convenzionali definiti ai precedenti primo e secondo comma.
Solo in caso di assoluta impossibilità di assolvere alle attività ambulatoriali nel modo stabilito dal precedente comma, è consentito agli enti ospedalieri di stipulare convenzioni di consulenza con sanitari libero - professionisti, che siano in possesso della specializzazione o della libera docenza nella disciplina oggetto della consulenza. Le relative deliberazioni debbono, a pena di nullità, dimostrare motivatamente la suddetta condizione di assoluta impossibilità.
Art. 13
Disposizioni transitorie per lezioni e incarichi d' insegnamento
Per le lezioni di cui al sesto comma dell'articolo 9 e da liquidare relativamente all'anno scolastico 1974- 1975, sono dovute a tutto il personale docente le seguenti indennità:
- L.5.000, per ogni ora di lezione, ai docenti laureati;
- L.3.000, per ogni ora di lezione, ai docenti non laureati.
Art. 14
Disposizioni transitorie per convenzioni relative ad attività di consulenza
Le disposizioni dell'art. 12 si applicano nei confronti di tutto il personale dipendente da enti ospedalieri nonchè del personale medico addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, e a tale data dovranno cessare le convenzioni in atto non conformi a quanto disposto dallo stesso articolo 12.
Le indennità corrisposte per le convenzioni relative al personale medico vigenti fino alla data prevista al comma precedente e per attività di consulenza effettuate fuori dall'orario di servizio e non retribuite come lavoro straordinario non vanno computate ai fini della determinazione del trattamento economico di cui al primo comma dell'articolo 11 e partecipano invece alla determinazione delle percentuali massime del 60% e del 40%, previste dalla stessa disposizione; detta disposizione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.
Successivamente alla data prevista al precedente primo comma, non potranno essere stipulate o rinnovate convenzioni per consulenze con sanitari libero - professionisti non conformi a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 marzo 1976

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