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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 aprile 1976, n. 15

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 1974, N. 47 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI PER LE INIZIATIVE PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI 21 NOVEMBRE 1973, N. 37 E 26 NOVEMBRE 1973, N. 39

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 15 aprile 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
A parziale modifica dell'art. 6 della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, il termine di presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 1976.
Art. 2
La decorrenza dei limiti d' impegno per la concessione dei contributi decennali in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 e dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, sui bilanci per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, è trasferita all'esercizio 1976 per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei seguenti capitoli di spesa:
Cap.71110 Contributi annui costanti decennali a favore di gruppi d' acquisto, di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nel commercio al dettaglio nella fase di approvvigionamento delle merci
L.200.000.000
Cap. 71210 Contributi annui costanti decennali a favore di cooperative ed altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nella fase della vendita delle merci
A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi, fino all'esercizio 1985 compreso, delle somme a fianco di ciascuno indicate nel precedente comma.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sugli stanziamenti sopracitati negli esercizi 1974 e 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da tali atti o decreti, mantengono la loro validità giuridica negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1976 ed all'esercizio 1985.
La Giunta regionale è tenuta a dare esecuzione al predetto differimento dei termini di decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui al presente articolo, aventi carattere eccezionale, sono rese possibili in quanto per nessuna partita di mutuo corrispondente ai contributi decennali concessi ai sensi delle sopracitate leggi regionali negli esercizi 1974 e 1975, ha avuto inizio l'ammortamento.
Art. 3
I residui passivi formatisi sui capitoli di spesa 71110 e 71210 dell'esercizio finanziario 1974 e gli stanziamenti sui dianzi citati capitoli di spesa dell' esercizio finanziario 1975, per effetto del trasferimento dei corrispondenti limiti di impegno all'esercizio finanziario 1976 disposto dal primo comma dell' art. 2 della presente legge e del conseguente differimento al medesimo esercizio della decorrenza degli impegni già assunti, disposto dal terzo comma dello stesso articolo, sono cancellati d' ufficio e costituiscono economie di spesa in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 aprile 1976

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