LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 17
INTERVENTI A FAVORE DELLE CANTINE SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 16 aprile 1976
Art. 2
Alle cantine sociali, costituite in società cooperative, ed ai consorzi di cantine sociali può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti destinati alla corresponsione di acconti ai soci conferenti, ai sensi dell'art. 2, punto 4, lett. b) della legge 5 luglio 1928 n. 1760 .
Per la determinazione del tasso globale delle operazioni e del tssso agevolato a carico delle cantine sociali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi dello Stato.
I prestiti potranno avere una durata massima di dodici mesi e l'ammontare del finanziamento non dovrà essere superiore al prezzo di orientamento comunitario del vino.