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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 17

INTERVENTI A FAVORE DELLE CANTINE SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 16 aprile 1976

Art. 3
I prestiti previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del " Fondo interbancario di garanzia " di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 Sito esterno ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle cooperative, che non siano in grado di presentare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa da parte dell'ente di sviluppo agricolo - Ente Delta Padano - su proposta della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, garanzia fideiussoria per la differenza tra l'ammontare del prestito, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi.
La garanzia fideiussoria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di avere esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei debitori inadempienti ed hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del " Fondo interbancario di garanzia ".

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