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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 17

INTERVENTI A FAVORE DELLE CANTINE SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 16 aprile 1976

Art. 4
Le domande dovranno essere inoltrate al 2 dipartimento - attività produttive - agricoltura e alimentazione, che provvederà ai successivi adempimenti amministrativi.
L'assessore all'agricoltura e alimentazione provvederà all'emissione dei relativi nulla - osta.
L'elenco dei nulla - osta verrà trasmesso, per conoscenza, alla copetente commissione consiliare e alle commissioni provinciali di cui all'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

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