Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 17

INTERVENTI A FAVORE DELLE CANTINE SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 16 aprile 1976

Art. 5
Per l'erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzate nell'esercizio 1976:
a) per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2, una spesa pari all'importo dell'intera quota che verrà assegnata alla Regione, diminuito dell'importo di cui alla successiva lettera b);
b) per la concessione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, L.30.000.000.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la utilizzazione della quota che verrà assegnata alla Regione in base alla legge 18 novembre 1975, N. 611 Sito esterno.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

Espandi Indice