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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 18

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, N. 17 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 47, RELATIVE AL " FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 16 aprile 1976

Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, è così sostituito:"
La Regione Emilia - Romagna assicura, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, ai gruppi consiliari costituiti secondo le norme del regolamento del Consiglio regionale la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all' assolvimento delle loro funzioni.
Agli effetti della presente legge, la costituzione e la consistenza numerica dei gruppi consiliari sono accertate e dichiarate dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione.
Compete all'Ufficio di Presidenza liquidare i contributi spettanti a ciascun gruppo e autorizzarne il pagamento. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere agli stessi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata
".

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