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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 18

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, N. 17 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 47, RELATIVE AL " FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 16 aprile 1976

Art. 2
L'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, è così sostituito:
" Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi disposizione del Consiglio regionale, costituito da:
a) una quota, uguale per ogni gruppo, di L.420.000 mensili;
b) una quota, dipendente dalla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a:
- L.170.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
- L.140.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti oltre cinque consiglieri "

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