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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 18

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, N. 17 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 47, RELATIVE AL " FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 16 aprile 1976

Art. 3
Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese la acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonchè per diffondere fra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuovere la partecipazione della società civile all'attività degli stesi gruppi, e particolarmente all'esame delle questioni e alla elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, nella seguente misura:
a) L.160.000 mensili, ai gruppi comprendenti un consigliere;
b) L.290.000 mensili, ai gruppi comprendenti da due a cinque consiglieri;
c) L.420.000 mensili, ai gruppi comprendenti più di cinque consiglieri.

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