LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 18
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, N. 17 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 47, RELATIVE AL " FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 16 aprile 1976
Art. 4
I contributi forfettari di cui agli articoli 2 e 3 sono globalmente destinati al finanziamento dell' attività dei gruppi.
Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo interna alla somma globalemnte assegnata.