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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 18

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, N. 17 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 47, RELATIVE AL " FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 16 aprile 1976

Art. 5
Il contributo per le spese di funzionamento, di cui all'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973 n. 17, è corrisposto nella nuova misura indicata dall' art. 2, a decorrere dall'1 luglio 1975.
Il contributo per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, di cui all'art. 3, spetta a decorrere dall'1 luglio 1975.
La legge regionale 18 dicembre 1973 n. 47 è abrogata, con effetto dall'1 luglio 1975. Per il primo semestre dell'anno 1975, i contributi annuali a disposizione di ciascun gruppo ai sensi dell'art. 3 di detta legge n. 47 sono quindi corrispondentemente ridotti della metà.

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