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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 18

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, N. 17 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 47, RELATIVE AL " FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 16 aprile 1976

Art. 6
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, con riferimento al periodo dall'1 luglio al 31 dicembre 1975, ammontano a lire 23.060.000.
Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, con riferimento all'anno 1976, comprensivi della spesa già autorizzata con le norme delle leggi regionali 21 marzo 1973 n. 17 e 18 dicembre 1973 n. 47, che risultano modificate o abrogate dalla presente legge, ammontano a lire 154.560.000.
Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte con lo stanziamento di lire 177.620.000 previsto nel capitolo 00300 (Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

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