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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 18

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, N. 17 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 47, RELATIVE AL " FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 16 aprile 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, è così sostituito:"
La Regione Emilia - Romagna assicura, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, ai gruppi consiliari costituiti secondo le norme del regolamento del Consiglio regionale la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all' assolvimento delle loro funzioni.
Agli effetti della presente legge, la costituzione e la consistenza numerica dei gruppi consiliari sono accertate e dichiarate dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione.
Compete all'Ufficio di Presidenza liquidare i contributi spettanti a ciascun gruppo e autorizzarne il pagamento. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere agli stessi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata
".
Art. 2
L'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, è così sostituito:
" Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi disposizione del Consiglio regionale, costituito da:
a) una quota, uguale per ogni gruppo, di L.420.000 mensili;
b) una quota, dipendente dalla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a:
- L.170.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
- L.140.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti oltre cinque consiglieri "
Art. 3
Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese la acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonchè per diffondere fra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuovere la partecipazione della società civile all'attività degli stesi gruppi, e particolarmente all'esame delle questioni e alla elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, nella seguente misura:
a) L.160.000 mensili, ai gruppi comprendenti un consigliere;
b) L.290.000 mensili, ai gruppi comprendenti da due a cinque consiglieri;
c) L.420.000 mensili, ai gruppi comprendenti più di cinque consiglieri.
Art. 4
I contributi forfettari di cui agli articoli 2 e 3 sono globalmente destinati al finanziamento dell' attività dei gruppi.
Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo interna alla somma globalemnte assegnata.
Art. 5
Il contributo per le spese di funzionamento, di cui all'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973 n. 17, è corrisposto nella nuova misura indicata dall' art. 2, a decorrere dall'1 luglio 1975.
Il contributo per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, di cui all'art. 3, spetta a decorrere dall'1 luglio 1975.
La legge regionale 18 dicembre 1973 n. 47 è abrogata, con effetto dall'1 luglio 1975. Per il primo semestre dell'anno 1975, i contributi annuali a disposizione di ciascun gruppo ai sensi dell'art. 3 di detta legge n. 47 sono quindi corrispondentemente ridotti della metà.
Art. 6
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, con riferimento al periodo dall'1 luglio al 31 dicembre 1975, ammontano a lire 23.060.000.
Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, con riferimento all'anno 1976, comprensivi della spesa già autorizzata con le norme delle leggi regionali 21 marzo 1973 n. 17 e 18 dicembre 1973 n. 47, che risultano modificate o abrogate dalla presente legge, ammontano a lire 154.560.000.
Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte con lo stanziamento di lire 177.620.000 previsto nel capitolo 00300 (Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 aprile 1976

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