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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 10
Programmi regionali di finanziamento per le opere portuali
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio o delle diverse successive leggi regionali autorizzative degli stanziamenti dei fondi di cui al precdente art. 9, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera il riparto fra i comprensori interessati ed il circondario di Rimini dei fondi di cui alle lettere a), b) ed f) dello stesso art. 9.
Entro lo stesso termine la Giunta regionale delibera il riparto fra i comprensori interessati ed il circondario di Rimini dei fondi di cui alle lettere c) ed e), nonchè gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 9.
La Giunta regionale formula le sue proposte e adotta le sue decisioni previa consultazione delle amministrazioni provinciali, del comitato circondariale di Rimini e dei comitati comprensoriali interessati, ove costituiti, o - in mancanza - delle rappresentanze comprensoriali interessate, e sentita la competente commissione consiliare.
I comitati comprensoriali - ove già costituiti o, in mancanza, le rappresentanze comprensoriali - ed il comitato circondariale di Rimini, entro trenta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta, provvedono - distintamente per ogni capitolo del bilancio regionale e nell'ambito del riparto di cui al precedente primo comma - alla ripartizione dei fondi e dei contributi regionali per ogni comune, porto ed approdo ricadente nel rispettivo territorio.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro i trenta giorni successivi e sulla base delle decisioni del comitato circondariale di Rimini e dei comitati comprensoriali, delibera il programma di finanziamenti determinando i fondi e i contributi per ogni singolo comune, porto e approdo, ed assegnando gli stessi agli enti cui compete la progettazione e esecuzione delle opere ai sensi del successivo articolo 11.
Per il servizio di illuminazione e pulizia dei porti regionali, la Giunta regionale dispone contestualmente il trasferimento dei fondi di cui alla lettera e) del precedente art. 9, in unica soluzione anticipata, alle amministrazioni comunali delegate; tali fondi dovranno essere introitati dalle amministrazioni comunali in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio.
Tutti gli enti, organi e soggetti di cui ai precedenti commi sono tenuti ad osservare, in sede di formazione del programma di riparto e di assegnazione dei fondi e contributi di cui sopra, le previsioni dei piani regolatori e dei progetti di massima di cui al precedente art. 5.

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