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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 11
Realizzazione delle opere
Ai comitati comprensoriali competenti per territorio ed al comitato circondariale di Rimini sono attribuite le funzioni amministrative concernenti la approvazione dei progetti - e relative eventuali varianti - delle opere, impianti ed attrezzature di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 9, l'adozione di tutti i successivi atti tecnico - amministrativi per l'esecuzione delle stesse, ivi compreso il collaudo, e la realizzazione delle opere per i porti regionali; fino all'entrata in funzione dei comitati comprensoriali interessati, le predette funzioni amministrative sono delegate alle amministrazioni provinciali di Ferrara e Forlì per i territori di rispettiva competenza.
Gli enti e gli organi di cui al comma precedente acquisiscono, ai fini dell'approvazione dei progetti e relative eventuali varianti, il parere della 2a sezione del comitato consultivo regionale di cui al titolo terzo della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18.
I comuni competenti per territorio approvano i progetti esecutivi - e relative eventuali varianti - e compiono tutti i successivi atti tecnico - amministrativi, compreso il collaudo, per la esecuzione di qualsiasi opera negli altri porti ed approdi.
L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.
I comuni sedi di porti regionali sono delegati a rovvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonchè del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico - amministrativi.
Per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi disciplinati dalla presente legge sono applicabili le norme sulle espropriazioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, numero 865 Sito esterno, comprese quelle dell'art. 27 della legge stessa in quanto non contrasti con la presente legge.

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